27 Luglio 2024
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Statuto dell’Associazione Cammini d’Etruria ODV


ART. 1 (Denominazione, sede e durata)
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: «Associazione Cammini d’Etruria» ODV, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Collesalvetti e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)
L’associazione persegue finalità di valorizzazione turistica e sociale del patrimonio culturale (sia materiale che immateriale) e ambientale, di crescita culturale, civica e personale dei suoi soci e delle comunità in cui opera, attraverso la promozione della cultura del cammino.
Il cammino, invitando ed educando alla mobilità fisica e mentale, ai cambi di punti di vista, alla ciclicità della natura, al rispetto dei luoghi, dei tempi e dei bisogni della terra, è visto infatti come un grande laboratorio di vita, di condivisione, di studio del passato e di immaginazione del futuro. L’associazione predilige quindi come ambito tematico di azione il mondo dei cammini e della sentieristica, intesa come strumento di crescita e miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali. Una crescita da perseguire attraverso la costruzione, gestione e promozione di cammini e sentieri, da percorrere a piedi, in bicicletta (soprattutto bici da monte, BMT, detta comunemente in italiano odierno mountain bike, MTB), a cavallo o con imbarcazione. L’associazione, infatti, crede fermamente che la costruzione e gestione di cammini e sentieri da parte delle comunità locali rappresenti un’importante occasione di formazione personale e collettiva, di responsabilizzazione collettiva ed individuale alla gestione dei così detti “beni comuni”, del patrimonio culturale e ambientale, in un’ottica di apertura e condivisione, di riscoperta delle radici culturali e dei saperi tradizionali delle così dette “comunità originarie”, nella convinzione che certe sfide della modernità (globalizzazione, crisi ambientale, difesa dei diritti umani, sia individuali che collettivi, ecc.) possano trovare risorse vitali anche, se non soprattutto, nella valorizzazione delle specificità locali, nella difesa e valorizzazione sociale e culturale degli spazi collettivi comunitari determinatisi nei periodi lunghi della storia. L’associazione crede, infatti, che la difesa del patrimonio culturale ed ambientale possa essere efficacemente perseguita solo in un contesto di valorizzazione degli spazi di partecipazione collettiva: conservazione del patrimonio e conservazione degli spazi di partecipazione responsabile comunitaria sono inscindibili. Per essere conservato al meglio e per far sì che possa creare magari anche benessere economico, il patrimonio culturale e ambientale deve essere vissuto dalle comunità locali, deve essere sentito come proprio dalle comunità locali dalle quali è stato prodotto e che devono essere coinvolte nella sua gestione responsabile. Per quanto riguarda l’ambito geografico l’associazione privilegia, anche se non in maniera esclusiva, i territori e le comunità che un tempo facevano parte dell’Etruria storica o comunque furono toccate dall’antica civiltà degli Etruschi, «nazione» che ha contribuito grandemente alla storia d’Italia e d’Europa. L’associazione, che non ha scopo di lucro, persegue le sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, quali presentazioni ed eventi pubblici, escursioni a piedi e in bicicletta, realizzazione di materiale promozionale in forma cartacea o multimediale, realizzazione e aggiornamento di pagine web e di social media;
b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, quali realizzazione di studi e pubblicazioni per migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, sia mobile che immobile, sia materiale che immateriale, paesaggistico e ambientale dell’Etruria, della Toscana, della Tuscia e delle terre toccate dalla civiltà etrusca;
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, quali mostre documentarie, mostre e performance artistiche, concorsi, conferenze, incontri, pubblicazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, quali seminari, visite guidate, corsi di aggiornamento, convegni, laboratori didattici e divulgativi finalizzati alla promozione della cultura del cammino, delle conoscenze utili alla costruzione, manutenzione e corretta fruizione dei sentieri (per esempio, educazione all’orientamento, corsi di trail building), alla promozione della conoscenza degli ambienti naturali, del patrimonio ambientale e culturale (sia materiale che immateriale) dei vari territori della Toscana, dell’Etruria storica e delle terre di civiltà etrusca;
e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, intese come mezzo di formazione psico-fisica e sociale dei partecipanti e di promozione dei territori e delle culture interessate dalle medesime attività, con particolare attenzione agli sport tradizionali toscani come la “Palla 21”/”Palla eh!” (detta anche “pelota toscana”).

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.


ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L’Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.


ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

esaminare i libri sociali;

essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

frequentare i locali dell’associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.


Gli associati hanno l’obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato che agisce in aperto contrasto con le finalità e le regole dell’associazione, contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.


ART. 6 (Organi)
Sono organi dell’associazione:

l’Assemblea;

l’Organo di amministrazione, detto Consiglio direttivo;

l’Organo di controllo.
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.


ART. 7 (Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo (postale o email) risultante dal libro degli associati. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

elegge i membri dell’Organo di amministrazione, che a sua volta elegge le cariche di Presidente, Vice-Presidente e il segretario;

elegge l’organo di controllo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulla esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento;

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.


ART. 8 (Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell’associazione)
L’Organo di amministrazione, detto Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

eleggere tra i suoi membri un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario;

eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e sette, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati. Tra i suoi membri figurano un Presidente, un Vice–Presidente Vicario (detto anche “Presidente vicario”) e un Segretario. Gli altri membri sono detti Consiglieri. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.


ART. 9 (Presidente e Vice Presidente Vicario)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è nominato dagli amministratori, una volta eletti dall’Assemblea, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Il Vice Presidente (detto anche “Presidente Vicario”) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.


ART. 10 (Organo di controllo)
L’Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


ART. 11 (Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.


ART. 12 (Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


Art. 14 (Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.


ART. 15 (Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.


ART. 16 (Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono;

il Regolamento in cui raccogliere le disposizioni e le delibere dei vari organi dell’associazione organizzate tematicamente.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi in qualsiasi momento, facendo richiesta scritta all’Organo di amministrazione, che ha obbligo di attuare la richiesta entro 7 giorni.


ART. 17 (Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. Limiti massimi e altre condizioni saranno preventivamente stabilite dall’Assemblea dei soci attraverso un regolamento. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
I volontari, per motivi tecnico-organizzativi o per praticità (vicinanza, area territoriale di azione), possono dar vita a “gruppi di lavoro” tematici o territoriali (detti anche “Sezioni”), dotati eventualmente anche di sede operativa locale e di denominazione specifica, tematica o geografica (per esempio “Riguardatori”, “Tracciatura”, “Pisa”, “Colline Pisano-livornesi”, “Nord”, “Sud”), da aggiungere in testa (seguita quindi dalla parola “di” e suoi composti articolati) o in coda (separato dal segno “-“) alla denominazione «Associazione Cammini d’Etruria» ODV (che dovrà comunque rimanere la unica denominazione unitaria e ufficiale dell’associazione). L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.


ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.


ART. 19 (Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

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